CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER LA STORIA DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE (CISUI)
Art. 1 – Scopi e attività del Centro
È istituito, ai sensi dell’art. 91 del D.P.R. 382/80, il Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane – CISUI, al fine di promuovere e sviluppare la Storia delle Università in Italia, dalle origini ad oggi, in tutti i suoi aspetti, come la storia istituzionale e delle singole sedi, la storia intellettuale e culturale, la storia dei rapporti fra Università, società e poteri politici, degli studenti e dei docenti, etc., nonché la storia delle relazioni con le Università dell’Europa e degli altri Continenti. Per raggiungere questi scopi il Centro si propone di sperimentare e di sviluppare, a livello di pratica didattica e di ricerca scientifica, una collaborazione fra istituzioni e ricercatori che si occupano di Storia delle Università nei diversi Atenei ed Istituti di Ricerca in Italia e all’estero. Questa collaborazione potrà concretizzarsi sia in attività didattiche vere e proprie, come seminari e incontri di studio, sia in attività di ricerca scientifica, anche attraverso la promozione di Convegni scientifici e di una rivista di storia delle Università Italiane.
Art. 2 - Sede amministrativa del Centro
Il Centro ha sede, ai fini organizzativi ed amministrativi, presso l’Università di Bologna. La sede amministrativa può essere trasferita con voto espresso a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Gestione, previa delibera degli Organi accademici della nuova sede ospitante.
Art. 3 - Organi del Centro
Sono organi del Centro:
- il Direttore
- il Consiglio di Gestione;
- il Comitato Scientifico.
Art. 4 - Il Direttore
Il Direttore è eletto dal Consiglio di Gestione, al proprio interno, tra i docenti di ruolo afferenti all’Università sede amministrativa del Centro. Il Direttore, che dura in carica tre anni e rappresenta il Centro, svolge le seguenti funzioni:
- coordina e sovraintende le attività del Centro;
- cura la gestione amministrativa e contabile del budget facente capo al Centro, in attuazione delle delibere del Consiglio di Gestione;
- cura, unitamente al Presidente del Comitato Scientifico, la realizzazione dei programmi di ricerca deliberati dal Comitato stesso;
- predispone il programma annuale delle attività del Centro, corredato di proposta di budget economico e degli investimenti e di una relazione tecnico contabile, da sottoporre al Consiglio di Gestione;
- sottopone al Consiglio di Gestione, al termine dell’esercizio, il rendiconto economico-finanziario e una relazione sulle attività svolte dal Centro nell’anno trascorso;
- predispone, unitamente al Presidente del Comitato Scientifico, la Relazione scientifica annuale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, da trasmettere ai Rettori delle Università convenzionate ed aderenti, previa approvazione del Consiglio di Gestione.
Art. 5 – Il Consiglio di Gestione
Il Consiglio di Gestione è composto da docenti di ruolo e ricercatori confermati delle Università aderenti che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione da far valere in caso di nomina, nominati nel numero di due per ogni Ateneo, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio di gestione è responsabile del funzionamento del Centro e provvede in particolare alle seguenti funzioni:
- delibera in merito agli adempimenti organizzativi ed amministrativi ed in particolare approva il programma annuale delle attività del Centro, corredato di proposta di budget economico e degli investimenti e di una relazione tecnico contabile, il rendiconto economico-finanziario corredato di una relazione sulle attività svolte e la Relazione scientifica annuale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti da trasmettere ai Rettori delle Università convenzionate ed aderenti;
- delibera sulle modifiche al testo della Convenzione istitutiva;
- elegge al proprio interno il Direttore, tra i docenti di ruolo afferenti all’Università sede amministrativa del Centro;
- nomina il Presidente del Comitato Scientifico, su proposta del Comitato stesso.
Art. 6 - Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è composto:
a) dai membri del Consiglio di Gestione;
b) da altri studiosi italiani e stranieri cultori di storia delle Università, ai quali viene attribuita la qualifica di membro onorario e che sono nominati dal Consiglio di Gestione su proposta del Comitato Scientifico stesso;
c) da altri docenti di ruolo e ricercatori universitari che abbiano aderito al Centro anche a titolo individuale, nominati dal Consiglio di Gestione su proposta del Comitato Scientifico stesso.
Il Comitato Scientifico individua tra i suoi componenti un Presidente da sottoporre alla nomina del Consiglio di Gestione.
Il Comitato è responsabile dell’attività scientifica del Centro, elabora e coordina i progetti di ricerca, cura la collaborazione fra Università ed altre istituzioni e studiosi, organizza la partecipazione a convegni, esercita la funzione di Comitato Scientifico della rivista di storia delle Università Italiane, valuta i risultati delle ricerche condotte con i fondi del Centro ed esprime un parere in merito alle modifiche del testo della Convenzione Istitutiva.
Art. 7 - Gestione amministrativa e contabile del Centro
Il Centro affida la propria gestione al Dipartimento o alla struttura, individuati dall’Ateneo sede amministrativa del Centro, in accordo con le norme del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in esso vigenti e garantendo una rendicontazione specifica mediante apposite viste contabili, anche di tipo analitico. La gestione amministrativo-contabile del Centro si informa, oltre che alle previsioni della Legge 240/2010 del D. Lgs. 27.01.2012 n. 18 e degli altri decreti attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio finanziario, stabilità e sostenibilità economica. Per la sua attività il Centro può ricevere finanziamenti provenienti da Enti pubblici e privati, nazionali o esteri, da Convenzioni nazionali ed internazionali con Enti di ricerca o con organi di carattere sovranazionale o comunitario e da finanziamenti delle Università convenzionate o aderenti al Centro.
Art. 8 – Gestione patrimoniale
I beni acquistati o concessi in uso al Centro sono rispettivamente inventariati e riportati sul registro dei beni di terzi adottati dalle Università aderenti in cui sono allocati, nonché riportati a titolo ricognitivo, con l’indicazione della sede di allocazione fisica, nei registri inventariali/dei beni in uso nel Dipartimento o struttura dell’Università, sede amministrativa del Centro, secondo le disposizioni normative nazionali vigenti e le regolamentazioni interne. Il consegnatario dei beni inventariali presso il Dipartimento o struttura della sede amministrativa del Centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal Centro o al medesimo concessi in uso. I registri inventariali dei beni di terzi in uso relativi al Centro devono essere aggiornati annualmente.
Art. 9 – Nuove adesioni e recesso
Possono aderire al Centro le Università italiane che ne facciano motivata richiesta al Direttore del Centro stesso; tale richiesta viene sottoposta per l’approvazione al Consiglio di Gestione. Le Università che aderiscono al Centro possono recedere alla scadenza di un triennio, mediante comunicazione da effettuare entro il mese di giugno di ogni anno, tramite lettera raccomandata con A. R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), indirizzata al Direttore del Centro.
Art. 10 – Scioglimento del Centro
Il Consiglio di Gestione, con votazione dei 2/3 dei propri componenti, può proporre alle rispettive Università lo scioglimento del Centro. Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento anticipato del Centro dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile. Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Consiglio di Gestione ha avanzato proposta di scioglimento. Qualora impegni o contratti verso terzi comportassero l’esigenza di un termine superiore ai sei mesi rispetto alla proposta di scioglimento, il Consiglio di Gestione indicherà le modalità da osservare per onorare gli impegni assunti.
Art. 11 - Destinazione dei beni in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato
Alla scadenza o in caso di scioglimento anticipato del Centro, i beni concessi in uso al Centro stesso sono riconsegnati alla struttura concedente; i beni acquistati direttamente dal Centro saranno ripartiti fra le Università convenzionate e aderenti al Centro, su proposta del Consiglio di Gestione, sentito il Consiglio Scientifico.
Art. 12 – Obblighi informativi
Annualmente, dopo l’approvazione del rendiconto di esercizio da parte del Consiglio di Gestione, il Direttore trasmette ai Rettori delle Università convenzionate ed aderenti, la Relazione scientifica annuale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti predisposta unitamente al Presidente del Comitato Scientifico ed un resoconto sintetico sulla gestione e sulla situazione economico-patrimoniale.
Art. 13 - Tutela della proprietà intellettuale
Fatti salvi i diritti morali d’autore riconosciuti agli autori, i diritti patrimoniali sulle opere, sulle creazioni o sugli elaborati intellettuali risultanti (“Risultati”) nell’ambito delle attività del Centro, apparterranno all’istituzione convenzionata o aderente che ha svolto l’attività. Ai fini del presente accordo, il termine “Risultati” si intende inclusivo, a titolo meramente esemplificativo, di presentazione, seminario, convegno, pubblicazione, evento di diffusione di cultura scientifica, nonché di ogni altra rappresentazione di atti, fatti o idee su qualsiasi supporto effettuata dagli Atenei nell’ambito delle attività svolte dal Centro. Nel caso di Risultati ottenuti congiuntamente, le istituzioni interessate si impegnano a stipulare specifici accordi di condivisione che riconoscano i diritti e gli apporti di ciascuna, di qualsiasi genere o natura essi siano, alla realizzazione dei Risultati.
Art. 14 – Riservatezza
Le Università si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al centro e collaboratori, a seguito e in relazione alla attività oggetto del medesimo.
Art. 15 – Sicurezza nei luoghi di lavoro
Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i., il Rettore di ciascun Ateneo convenzionato ed aderente al Centro assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del Centro ospitati presso la propria sede di competenza.
Art. 16 – Coperture assicurative
Ogni Università convenzionata ed aderente al Centro garantisce, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso il Centro, siano in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
Art. 17 – Trattamento dei dati personali
Le Università convenzionate ed aderenti al Centro si impegnano reciprocamente a garantire che il trattamento dei dati personali dei quali sono venute a conoscenza nell’espletamento delle attività del Centro siano trattati nel rispetto delle misure e degli obblighi imposti dalla normativa vigente.
Art. 18 – Controversie
Per eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso della durata del Centro, è competente il foro dell’Università sede amministrativa del Centro.
Art. 19 - Durata e modifiche della Convenzione
La presente convenzione è stipulata in modalità elettronica, tramite firma digitale ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), entra in vigore dalla data di completamento dell’iter di sottoscrizione da parte delle Università convenzionate ed ha validità di 6 anni, rinnovabili previa delibera dalle Università convenzionate al Centro, mediante sottoscrizione di nuova Convenzione. Le modifiche al testo della Convenzione sono deliberate dal Consiglio di Gestione, sentito il Comitato Scientifico e approvate dagli organi di governo delle Università convenzionate.
Art. 20 – Registrazione e imposta di bollo
Il presente atto viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi dell’art. 4. Tariffa parte II - atti soggetti a registrazione in caso d’uso - del D.P.R. 26.04.1986 N. 131. Le spese eventuali di registrazione saranno a carico della parte richiedente. L’imposta di bollo è a carico dell’Università sede amministrativa del Centro, che effettuerà il versamento all’Erario, ai sensi del DM. 17/06/2014 art. 6 con modalità esclusivamente telematica.
REGOLAMENTO
ARTICOLO 1
È istituito, ai sensi dell’art. 91 del D.P.R. 382/80, e della convenzione sottoscritta fra le Università degli studi di Bologna, Padova, Torino, Messina, Sassari, il Centro interuniversitario per la storia delle università italiane.
Il Centro è regolato dalle seguenti disposizioni, da ritenersi nella loro interezza quale regolamento del Centro stesso.
ARTICOLO 2
Scopo del Centro è la promozione e lo sviluppo della storia delle università in Italia, dalle origini a oggi, in tutti i suoi aspetti, come la storia istituzionale e delle singole sedi, la storia intellettuale e culturale, la storia dei rapporti fra università, società e poteri politici, la storia degli studenti, dei docenti e del personale non docente, ecc., nonché la storia delle relazioni con le università dell’Europa e degli altri continenti.
ARTICOLO 3
Il Centro ha sede, ai fini organizzativi e amministrativi, presso l’Università di Bologna. La sede amministrativa può essere trasferita con voto espresso a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Gestione, previa delibera degli Organi accademici della nuova sede ospitante.
ARTICOLO 4
Per raggiungere questi scopi, il Centro si propone di sperimentare e di sviluppare, a livello di pratica didattica e di ricerca scientifica, una collaborazione fra istituzioni e ricercatori che si occupano di storia delle università nei diversi atenei e istituti di ricerca in Italia e all’estero. Questa collaborazione potrà concretizzarsi sia in attività didattiche vere e proprie, come seminari e incontri di studio, sia in attività di ricerca scientifica, anche attraverso la promozione di convegni scientifici e la pubblicazione della rivista di «Annali di storia delle università italiane» e della collana di studi “Studi e ricerche sull’università”.
ARTICOLO 5
Possono aderire al Centro le Università italiane che ne facciano motivata richiesta al Direttore del Centro stesso; tale richiesta viene sottoposta per l’approvazione al Consiglio di Gestione. Le Università che aderiscono al Centro possono recedere alla scadenza di un triennio, mediante comunicazione da effettuare entro il mese di giugno di ogni anno, tramite lettera raccomandata con A. R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), indirizzata al Direttore del Centro.
Possono stabilire rapporti con il Centro le istituzioni pubbliche e private, italiane e straniere, che svolgono attività affini, previo parere favorevole del Consiglio di Gestione.
ARTICOLO 6
Sono organi del Centro:
Il Consiglio di Gestione è composto da docenti di ruolo e ricercatori confermati delle Università aderenti che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno, nominati nel numero di due per ogni Ateneo. I suoi componenti restano in carica tre anni e possono essere tacitamente riconfermati. Il Consiglio di Gestione nomina il Presidente del Comitato Scientifico, su proposta del Comitato stesso.
Il Comitato Scientifico è composto:
a) dai membri del Consiglio di Gestione;
b) da altri studiosi italiani e stranieri cultori di storia delle Università, ai quali viene attribuita la qualifica di membro onorario e che sono nominati dal Consiglio di Gestione su proposta del Comitato Scientifico stesso.
Il Comitato è responsabile dell’attività scientifica del Centro, elabora e coordina i progetti di ricerca, cura la collaborazione fra Università e altre istituzioni e studiosi.
ARTICOLO 7
Il Centro affida la propria gestione al Dipartimento o alla struttura individuati dall’Ateneo sede amministrativa del Centro.
Per la sua attività il Centro può ricevere finanziamenti provenienti da Enti pubblici e privati, nazionali o esteri, da Convenzioni nazionali e internazionali con Enti di ricerca o con organi di carattere sovranazionale o comunitario e da finanziamenti delle Università convenzionate o aderenti al Centro.