Sorveglianza sanitaria in caso di esposizione a radiazioni ionizzanti

Visite mediche nei casi particolari di esposizione a radiazioni ionizzanti

Cos'è

Visite obbligatorie a tutela della salute

È l'insieme degli accertamenti sanitari obbligatori che mirano a proteggere la salute di coloro che lavorano, studiano, fanno ricerca o prestano servizio all'Università in caso di esposizione a rischio da Radiazioni Ionizzanti.

La normativa di riferimento è il D.Lgs. 101/2020

Quando la sorveglianza è obbligatoria e per quali rischi

La sorveglianza è obbligatoria quando l’Esperto di Radioprotezione identifica come “esposte” le persone che possono superare in un anno solare uno o più dei seguenti valori, in ragione della attività svolta (art. 133):

  • 1 mSv di dose efficace;
  • 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
  • 150 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm 2 qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta;
  • 50 mSv di dose equivalente per le estremità.

Fra le persone esposte viene poi effettuata una seconda classificazione in esposizione di categoria A ed esposizione di Categoria B.

Le radiazioni ionizzanti con cui si può venire in contatto in Ateneo sono principalmente prodotte da:

  • Nuclidi radioattivi,
  • Tubi RX (raggi X) o Acceleratori (elettroni, raggi X)

Chi può essere esposto a radiazioni

A seconda del ruolo e delle mansioni, possono svolgere attività con esposizione a radiazioni ionizzanti:

  • il personale docente, ricercatore e tecnico;
  • il personale non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività che li espone alle radiazioni presso le strutture dell'Università o quelle di Enti ospitanti;
  • La comunità studentesca, coloro che frequentano un dottorato, una specializzazione, un tirocinio, un assegno di ricerca o una borsa di studio che svolgono l'attività presso le strutture dell'Università o di Enti ospitanti (come le strutture sanitarie sparse sul territorio nel caso dei Medici in Formazione Specialistica).

Approfondimenti

Conosci quali sono i rischi da radiazioni ionizzanti e come proteggersi? Consulta la pagina di approfondimento

Come avviene

Visite ed esami di laboratorio, strumentali o di consulenza

I controlli sono svolti dal Medico Autorizzato

La sorveglianza sanitaria consiste in una visita medica con l’aggiunta di esami di laboratorio o strumentali o consulenza specialistica definiti dal medico autorizzato (vd protocollo sanitario cui si rimanda).

Il Medico Autorizzato provvede a convocare a visita medica la persona che è stata classificata radioesposta di tipo A o B, in base alle periodicità stabilite dalla legge e a giudizio del medico Autorizzato (semestrale, annuale).

La visita deve essere:

  • Preventiva: prima di destinare la persona ad attività che la espongano a radiazioni ionizzanti; si potrà procedere solo allorquando la medicina del lavoro avrà ricevuto dall’esperto di radioprotezione comunicazione della avvenuta classificazione.
  • Periodica: in genere annuale
  • alla variazione della destinazione lavorativa con aumento dei rischi connessi
  • straordinaria: eseguita su richiesta del lavoratore qualora la motivazione della richiesta stessa sia ritenuta dal medico autorizzato correlabile ai rischi professionali
  • Prima della cessazione del rapporto di lavoro: in tale occasione il medico autorizzato fornisce al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.
  • Eccezionale: per i lavoratori che abbiano subito una contaminazione, esposizione tale da comportare il superamento dei valori stabiliti ai sensi dell'articolo 146. Essa comprende in particolare i trattamenti terapeutici, il controllo clinico e gli esami, che siano ritenuti necessari dal medico autorizzato a seguito dei risultati della visita medica. In questo caso il medico autorizzato può decidere “l’allontanamento di un lavoratore dal lavoro cui era assegnato”.

 

Giudizi di idoneità

Giudizi di idoneità a seguito delle visite

Successivamente alle visite e in base alle loro risultanze, il Medico autorizzato esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica che deve obbligatoriamente comunicare per iscritto al Datore di Lavoro:.

II giudizi possono essere di: 

  • idoneità;
  • idoneità a determinate condizioni;
  • non idoneità
  • lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria dopo la cessazione del lavoro che li ha esposti alle radiazioni ionizzanti.

È possibile fare ricorso entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso senza che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali abbia provveduto, il ricorso si intende respinto (ai sensi dell’art. 145 del D.Lgs 101/2020).