Visite mediche nei casi particolari di esposizione a radiazioni ionizzanti
È l'insieme degli accertamenti sanitari obbligatori che mirano a proteggere la salute di coloro che lavorano, studiano, fanno ricerca o prestano servizio all'Università in caso di esposizione a rischio da Radiazioni Ionizzanti.
La normativa di riferimento è il D.Lgs. 101/2020
La sorveglianza è obbligatoria quando l’Esperto di Radioprotezione identifica come “esposte” le persone che possono superare in un anno solare uno o più dei seguenti valori, in ragione della attività svolta (art. 133):
Fra le persone esposte viene poi effettuata una seconda classificazione in esposizione di categoria A ed esposizione di Categoria B.
Le radiazioni ionizzanti con cui si può venire in contatto in Ateneo sono principalmente prodotte da:
A seconda del ruolo e delle mansioni, possono svolgere attività con esposizione a radiazioni ionizzanti:
Conosci quali sono i rischi da radiazioni ionizzanti e come proteggersi? Consulta la pagina di approfondimento
I controlli sono svolti dal Medico Autorizzato
La sorveglianza sanitaria consiste in una visita medica con l’aggiunta di esami di laboratorio o strumentali o consulenza specialistica definiti dal medico autorizzato (vd protocollo sanitario cui si rimanda).
Il Medico Autorizzato provvede a convocare a visita medica la persona che è stata classificata radioesposta di tipo A o B, in base alle periodicità stabilite dalla legge e a giudizio del medico Autorizzato (semestrale, annuale).
La visita deve essere:
Successivamente alle visite e in base alle loro risultanze, il Medico autorizzato esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica che deve obbligatoriamente comunicare per iscritto al Datore di Lavoro:.
II giudizi possono essere di:
È possibile fare ricorso entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso senza che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali abbia provveduto, il ricorso si intende respinto (ai sensi dell’art. 145 del D.Lgs 101/2020).