Gravidanza e maternità

Diritti e tutele per tutte le donne in gravidanza, studentesse e lavoratrici in Ateneo

Cosa prevede la normativa

Attività a rischio vietate in gravidanza e obbligo della comunicazione

Lavori pericolosi, faticosi e insalubri sono vietati dall'inizio della gravidanza fino a 7/12 mesi di vita del nascituro. Ad esempio attività di ricerca presso laboratori chimici, biochimici, biologici, ambulatori medici o veterinari, officine o cantieri con esposizione a rumore, vibrazioni, attività subacquea.

Per questo motivo, se sei una studentessa o una lavoratrice e svolgi in ateneo un'attività pericolosa o a rischio la comunicazione della tua gravidanza al Responsabile di struttura è fondamentale. Nel caso di esposizione a radiazioni ionizzanti è obbligatoria.
Se non svolgi attività a rischio è consigliata comunque la comunicazione.

Perché comunicare la tua gravidanza

L'Università di Bologna vieta l'accesso a studentesse e lavoratrici in gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto ai laboratori e locali in cui vengono utilizzati agenti chimici, fisici e biologici pericolosi e nocivi.

 Riferimenti normativi

  • D.Lgs n. 151 del 26/3/2001
  • D.Lgs 81/2008

 

Se svolgi attività pericolose o a rischio

Comunica che sei in gravidanza

Se sei esposta a rischi da radiazioni ionizzanti è obbligatoria la comunicazione della tua gravidanza al tuo Responsabile di struttura. Invia il certificato medico di gravidanza che indica la data presunta del parto.

Benché l'obbligo normativo della comunicazione della propria gravidanza sia previsto solo in caso di radiazioni, è consigliato a tutte le lavoratrici comunicare il proprio stato di gravidanza al Responsabile di struttura il più presto possibile per la valutazione del rischio inviando il certificato medico di gravidanza che indica la data presunta del parto.

Riferimenti normativi

  • Articolo 8, comma 2, D.Lgs 151/2001

Valutazione di un'attività lavorativa alternativa per il periodo della gravidanza

Il Responsabile di struttura verifica la possibilità di mansioni alternative prive di rischio come attività didattiche, di ricerca o di supporto ad esse.

Per alcuni rischi (biologico, radioisotopi, chimico, turni notturni, ecc.) la collocazione in mansioni alternative deve proseguire anche fino al settimo mese dopo il parto.

Il documento di valutazione dei rischi per la tutela della donna in gravidanza dell’Ateneo dovrebbe orientare il Responsabile di struttura alla tua collocazione lavorativa alternativa. Nel caso in cui ci fossero dubbi o proposte diversificate e contestualizzate per la definizione dei nuovi compiti da assegnare, il Responsabile può fare riferimento al medico competente e/o al Servizio di Prevenzione e Protezione per una valutazione congiunta dell’adeguatezza o meno delle nuove attività.

Se il Responsabile di struttura ritiene di non disporre di lavori compatibili con lo stato di gravidanza, deve comunicare alla Direzione Provinciale del Lavoro competente l’impossibilità di collocare alternativamente la lavoratrice, che a quel punto usufruisce dell’astensione anticipata per lavoro a rischio.

Fino a quando si può continuare a lavorare

Una volta trovata la collocazione alternativa in assenza di rischi legati ad agenti pericolosi e nocivi (e a meno di complicanze della gravidanza stessa) puoi continuare a svolgere il tuo lavoro fino al 7° mese di gestazione.

La normativa prevede infatti il congedo di maternità obbligatorio che consiste nell'astensione obbligatoria i 2 mesi precedenti  il parto e i 3 mesi successivi.

Welfare dedicato alle donne lavoratrici in gravidanza

Dal sesto mese in poi, fino all'astensione obbligatoria pre-parto o nascita del/della bambino/a, l'Ateneo riconosce, quale misura di welfare dedicata alle donne lavoratrici in gravidanza, la possibilità di lavorare in lavoro agile fino a 5 giorni a settimana. La richiesta e il numero dei giorni devono essere previamente concordati con il/la Responsabile di struttura e comunicati tramite mail all'Ufficio forme di lavoro flessibile che ne prende atto.

Se non svolgi attività pericolose o a rischio

Comunicare la gravidanza

Anche se non sei esposta a rischi o ad attività pericolose e non c'è un obbligo normativo, la protezione delle lavoratrici madri richiede che il datore di lavoro sia al corrente dello stato di gravidanza. Per questo è raccomandato comunicare al tuo Responsabile di struttura il tuo stato di gravidanza il più presto possibile inviando il certificato medico di gravidanza che indica la data presunta del parto.

Fino a quando si può continuare a lavorare

In assenza di rischi legati ad agenti pericolosi e nocivi, a meno di complicanze della gravidanza stessa puoi continuare a svolgere il tuo lavoro fino al 7° mese di gestazione. La normativa prevede infatti il congedo di maternità obbligatorio che consiste nell'astensione obbligatoria i 2 mesi precedenti  il parto e i 3 mesi successivi.

Welfare dedicato alle donne lavoratrici in gravidanza

Dal sesto mese in poi, fino all'astensione obbligatoria pre-parto o nascita del/della bambino/a, l'Ateneo riconosce, quale misura di welfare dedicata alle donne lavoratrici in gravidanza, la possibilità di lavorare in lavoro agile fino a 5 giorni a settimana. La richiesta e il numero dei giorni devono essere previamente concordati con il/la Responsabile di struttura e comunicati tramite mail all'Ufficio forme di lavoro flessibile che ne prende atto.

Flessibilità del congedo di maternità

Cosa significa

La flessibilità del congedo di maternità (posticipo dell'astensione obbligatoriaè la possibilità di utilizzare in forma flessibile il periodo dell'interdizione obbligatoria dal lavoro. Sono previsti tre modi:

  • astensione nei due mesi prima del parto e nei tre successivi: se scegli questa opzione non è necessario comunicare nulla;
  • astensione nel mese prima del parto e nei quattro successivi: se scegli questa possibilità avrai bisogno di due pareri: uno del ginecologo del Servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e uno del medico competente di Ateneo, che attestino che questa scelta non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;
  • astensione nei cinque mesi successivi al parto: prevede l'astensione dal lavoro dopo l’evento del parto per  i cinque mesi successivi allo stesso. Anche in questo caso, a condizione che il ginecologo del Servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e il medico competente in Ateneo attestino che questa scelta non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Come si richiede

Per richiedere la flessibilità al congedo di maternità devi:

  • fare richiesta al tuo medico competente per e-mail almeno all’inizio del settimo mese di gestazione, specificando se intendi astenerti fino alla fine dell’ottavo mese o fino al parto, affinché si riesca a programmare un appuntamento per lo scadere del settimo mese stesso;
  • ottenere l'attestazione del ginecologo del SSN (regolare proseguimento della gravidanza e data presunta del parto)
  • far firmare l'apposita dichiarazione al Responsabile di struttura

Il medico competente provvederà o meno a rilasciare parere favorevole sulla base di parametri suggeriti dall’Asl territorialmente competente e considerando quindi eventuali pendolarismi (distanza, tempo di percorrenza, numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati, caratteristiche del percorso), presenza di postazioni di lavoro fisse o anguste, impossibilità, per i videoterminalisti (come definiti dal D.Lgs. 81/08) di ridurre i tempi di utilizzo del videoterminale, ecc.