Visite mediche ed esami per chi svolge attività di lavoro, studio, ricerca o di servizio in Ateneo in particolari situazioni di rischio.
La sorveglianza sanitaria è l'insieme degli accertamenti sanitari necessari a proteggere la salute della persona esposta a rischi rilevanti durante l'attività di studio o lavoro.
La rilevanza del rischio e la sua valutazione determinano la necessità o meno di essere chiamati per la visita medica di sorveglianza. Quindi, non tutte le persone hanno l'obbligo di sottoporsi a visita.
La normativa di riferimento è il D.Lgs 81/2008
La sorveglianza è obbligatoria quando i livelli di rischio per la salute sono superiori a un livello ritenuto irrilevante. Questi livelli sono evidenziati nella valutazione dei rischi descritta nel Documento di Valutazione (DVR) ed eseguita dal Servizio di Prevenzione e Protezione.
Quando si parla di rischi specifici ci si riferisce a:
Vi è comunque obbligo normativo di valutare tutti i potenziali rischi per la salute e sicurezza di chi lavora, come: stress lavoro correlato, lavoro in quota, in spazi confinati, sott’acqua, all’aperto con esposizione a condizioni climatiche estreme, ecc.
Esistono anche casi particolari in cui la sorveglianza è obbligatoria perché si svolgono attività particolari (es. turni notturni) o mansioni che possono comportare rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute non solo proprie ma anche di altre persone. Per esempio, è obbligo fare controlli per escludere l’uso di droghe in chi guida macchine di movimentazione terra e merci (es. uso del muletto), anche se il compito viene svolto sporadicamente.
In caso di esposizione a radiazioni ionizzanti, consulta la scheda di sorveglianza sanitaria specifica
Fattori di rischio per cui è previsto l'obbligo di sorveglianza sanitaria [ .pdf 222Kb ]
Deve sottoporsi a sorveglianza chi abbia un'esposizione con livelli superiori a quelli ritenuti sicuri per la salute della maggior parte delle persone. Tali limiti possono essere definiti dalla legge o derivare da norme tecniche.
È obbligatoria anche per chi svolge attività particolari o mansioni che possono comportare rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute non solo proprie ma anche di altre persone (ad esempio turni notturni, guida muletto, ecc.).
Nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) viene specificato per chi sia necessario effettuare la sorveglianza sanitaria.
A seconda del ruolo e delle mansioni, possono svolgere attività che presentano rischi per la salute:
Coloro che non rientrano nei controlli medici obbligatori della sorveglianza sanitaria possono richiedere controlli oculistici secondo il Programma di Promozione della Salute o fare richiesta di visita al medico competente se ritengono di avere problemi di salute in relazione all’attività lavorativa svolta.
In particolare il programma prevede la possibilità di fare:
Scrivere una mail a servmedlav.medicinadellavoro@unibo.it, specificando la data di nascita e la struttura appartenenza.
Per favorire l'inserimento mirato del personale tecnico-amministrativo con certificazione di invalidità ai sensi della legge 68/99, nei casi in cui non è prevista la sorveglianza sanitaria, il medico competente, su richiesta del datore di lavoro, rilascia un parere sanitario sulla compatibilità tra la situazione di salute della persona e la mansione lavorativa proposta.
In generale, anche in altri casi in cui non è prevista la sorveglianza sanitaria, il medico competente può essere chiamato a esprimete analogo parere per consentire al datore di lavoro di adottare misure specifiche e personalizzate, basate sul principio dell'accomodamento ragionevole, per rimuovere ogni situazione di svantaggio e favorire la più ampia autonomia lavorativa, permettendo di bilanciare le esigenze di tutela della salute con quelle organizzative delle strutture di Ateneo.
I controlli sono svolti dal Medico Competente
Il medico valuta lo stato di salute e l'idoneità all'attività tenendo sempre in considerazione l'ambiente, i fattori di rischio e le modalità di svolgimento dell'attività.
La sorveglianza sanitaria consiste in una visita medica con la possibile aggiunta di esami di laboratorio o strumentali o consulenza specialistica definiti dal medico competente in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.
Per esempio:
Il tipo di esami da eseguire e la periodicità della visita, nonché eventuali vaccinazioni raccomandate, sono decisi dal medico competente in base ai rischi presenti in ogni singolo contesto lavorativo, in conseguenza di quanto emerso dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e sono riportati nel Protocollo Sanitario.
Sulla intranet di Ateneo è possibile consultare la versione aggiornata del protocollo sanitario generale.
La visita deve essere:
Nel caso delle visite preventive, di cambio mansione e di cessazione, la Medicina del Lavoro convoca le persone che sono soggette a obbligo di visita soltanto una volta ricevuta la Scheda Individuale di Esposizione al Rischio (SIER) compilabile con l'aiuto dell'addetto locale alla sicurezza (ALS). La periodicità è stabilita dalla legge e dal protocollo sanitario (annuale, biennale, triennale quadriennale, quinquennale).
In alcuni casi la visita può essere su richiesta di chi lavora e se il medico competente considera la richiesta correlata ai rischi professionali o alla salute, che potrebbe peggiorare a causa dell'attività svolta. In quest’ultimo caso è chi lavora che chiede visita utilizzando il modulo specifico da inviare alla medicina del lavoro (modulo per la richiesta di visita medica [.docx 480 KB])
Al termine della visita medica il Medico Competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica e lo comunica per iscritto al Datore di Lavoro e alla persona che lavora.
Tali giudizi esprimono l'idoneità a svolgere quel tipo di attività connotata dai rischi per cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria: ad esempio un'attività di ricerca condotta in un determinato laboratorio chimico con uso di sostanze tossiche o cancerogene, dotato di cappe e adeguata ventilazione ambientale.
I giudizi possono essere di:
Le idoneità con prescrizioni o limitazioni comportano che il datore di lavoro metta in atto quanto prescritto ai fini della tutela della salute di chi lavora (ad esempio obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione oppure divieto di svolgere alcune attività a rischio).
In caso di non idoneità alla mansione, se possibile, il datore di lavoro è tenuto a trovare mansioni diverse che non espongano la persona ai rischi specifici per cui è stato ritenuto non idoneo.
Se chi riceve il giudizio non concorda con quanto definito dal medico, può fare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio, rivolgendosi all’Organo di Vigilanza territorialmente competente (SPSAL) che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Per approfondimenti consulta il D.Lgs. 81/2008, art 41, comma 6.
La sorveglianza sanitaria è occasione per la verifica della copertura vaccinale obbligatoria (antitetanica) o fortemente raccomandata a seconda dell’esposizione a rischi biologici/zoonotici (vaccino contro epatite B, A, antirabbica, ecc.).
La disponibilità di vaccini efficaci per chi non sia già immune all’agente biologico eventualmente presente nella lavorazione, rappresenta una misura speciale di protezione previsto dalla normativa.
La medicina del lavoro provvederà a somministrare o a richiamare il vaccino opportuno laddove necessario.