Infortuni

Informazioni per chiunque frequenti laboratori didattici, di ricerca o di servizio e svolga un'attività con possibile esposizione a rischi: ad esempio chi ha un contratto di lavoro con l'Ateneo, chi studia, chi pratica un tirocinio, chi svolge un dottorato, chi frequenta una specializzazione.

Cosa si intende per infortunio

Infortunio sul lavoro

Per infortunio sul lavoro si intende ogni incidente avvenuto per "causa violenta in occasione di lavoro" dal quale derivi la morte, lesioni o malattie che provocano l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea.

Per occasioni di lavoro si intendono anche attività di studio o ricerca.

Infortunio in itinere

Un infortunio in itinere è quello avvenuto durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere:

  • di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro 
  • per recarsi da un luogo di lavoro a un altro
  • per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.

Cosa fare in caso di infortunio

Accedere al Pronto Soccorso

Appena avviene un incidente, chi subisce l'infortunio deve essere visitato da un sanitario del Servizio di Pronto Soccorso più vicino, quindi i primi passaggi sono:

  • Informare con immediatezza il datore di lavoro o il referente responsabile di struttura che farà in modo che la persona infortunata acceda al Servizio di Pronto Soccorso (PS) più vicino
  • Accedere al Pronto Soccorso per farsi visitare
  • Spiegare al medico del Pronto Soccorso come e dove è avvenuto l’infortunio.

Consegnare il certificato medico

Dopo la visita il medico del Pronto Soccorso rilascerà un primo certificato medico di infortunio dove sarà descritta la diagnosi e la prognosi.
Il medico stesso trasmetterà copia all'INAIL. A questo punto sarà necessario:

- consegnare il prima possibile una copia del certificato insieme al modulo segnalazione infortunio (vedi sezione moduli in fondo alla pagina) al Responsabile della Struttura di afferenza (o a un suo delegato – segreteria amministrativa). Si può consegnare direttamente o tramite una persona di fiducia (munita di delega scritta con copia di documento di riconoscimento)

- conservare una copia del certificato intestata a chi ha subito l'infortunio.

Chi contattare: informazioni per il personale

Il personale afferente alle aree dell'amministrazione generale le pratiche di infortunio sono gestite dall'Ufficio Affari Generali del personale dirigente, tecnico amministrativo e Cel .
Il personale dell'amministrazione generale che lavora nei Campus, le pratiche sono gestite direttamente dalle Aree di Campus.

Tutte le strutture hanno una o più persone delegate alla gestione delle pratiche di infortunio sul lavoro e all’invio telematico delle relative denunce all’INAIL. 

Sulla Intranet di Ateneo, consulta le pagine Malattie e infortuni del tuo profilo

Chi contattare: informazioni per i Medici in formazione specialistica

I medici in formazione specialistica devono consegnare la documentazione medica all'Ufficio Infortuni sul Lavoro presso U.O. di Medicina del Lavoro - Prof. Violante.

Inoltre, chi frequenta una specializzazione medica ha una copertura assicurativa che copre il rischio di responsabilità civile e il rischio infortunio.

Maggiori informazioni sulla sezione dedicata agli specializzandi medici 

Chi contattare: informazioni per chi frequenta un corso di laurea

Chi studia deve consegnare la documentazione medica di Pronto Soccorso alla struttura di riferimento (campus o dipartimento).

Inoltre, tutte le persone regolarmente iscritte ai corsi di studio dell'Ateneo di Bologna godono di una garanzia assicurativa contro il rischio degli infortuni (escluso il rischio durante il tragitto casa/lavoro/casa).

Maggiori informazioni sull'assicurazione

Se l'infortunio è a rischio biologico

Quando un infortunio è a rischio biologico

Un infortunio biologico si verifica in ogni contatto con sangue o altro materiale biologico, derivato da puntura o ferita con aghi o altri oggetti taglienti, nonché da spruzzi o spandimenti su mucose o cute non integra, secondo le seguenti modalità di esposizione:

  • ferita o puntura con ago o tagliente contaminato;
  • contaminazione di mucose (congiuntivale, nasale, orale);
  • contaminazione di cute lesa (abrasioni, screpolature, dermatiti, ferite aperte, ecc.).

Interventi immediati: trattare la parte esposta

In caso di punture e tagli (esposizione parentale): 

  • far sanguinare la ferita per qualche istante (non portare la parte lesa alla bocca);
  • lavare abbondantemente la ferita per circa 10 minuti con acqua corrente e detergente e/o con antisettico (tipo povidone iodio 7,5-10%, clorexidina 4%, composti a base di clorossidante elettrolitico 5%).

In caso di lesione della pelle (esposizione di cute non integra):

  • lavare abbondantemente con acqua corrente e detergente antisettico (se disponibile);
  • disinfettare con antisettico (come sopra).

In caso di congiuntive, mucosa orale, nasale (esposizione mucosa):

  • lavare abbondantemente con acqua corrente, soluzione fisiologica sterile o acqua sterile per 10-15 minuti;
  • non utilizzare detergenti o antisettici.

Raccogliere un campione di sangue del soggetto fonte

Nei contesti dove l’infortunio è derivato dal contatto con materiale biologico proveniente da una fonte nota (esempio pazienti in Clinica Odontoiatrica) sarebbe opportuno raccogliere un campione di sangue del soggetto fonte dopo aver compilato il modulo di consenso informato.

Nei casi occorsi all’interno di strutture sanitarie come il S.Orsola Malpighi o lo IOR dovranno essere seguite le indicazioni fornite da specifica procedura interna, in capo alle strutture ospedaliere stesse.

Accedere al pronto soccorso

Chi ha subito infortunio deve recarsi immediatamente presso il Pronto Soccorso più vicino al luogo di lavoro dove sarà effettuato:

  • il trattamento della parte esposta (se non effettuato in precedenza);
  • la profilassi post-esposizione (mediante vaccini e/o immunoglobuline), se necessaria, ed eventualmente una consulenza infettivologica (per valutare l’opportunità di profilassi post-esposizione per HIV);
  • il rilascio del primo “certificato medico” di infortunio, e trasmissione di una copia all’INAIL. 

Dopo l’emergenza, contattare la Medicina del Lavoro

Nel più breve tempo possibile dall’evento accidentale chi ha subito l'infortunio deve contattare la Medicina del Lavoro:

via P. Palagi 9, Bologna;
tel. 051 2084076-77-78-79;
e-mail: 

per:

  • consegnare copia del certificato del Pronto Soccorso (ed eventuale referto infettivologico);
  • effettuare il prelievo al "tempo zero" sull’operatore infortunato presso il laboratorio prelievi concordato, qualora non effettuato dal Pronto Soccorso;
  • programmare un eventuale monitoraggio post-esposizione (se necessario);
  • valutare eventuale profilassi post-esposizione (vaccinazione antitetanica e/o anti epatite B) se non effettuata in PS.

Consegnare il certificato medico al proprio responsabile

Chi subisce l'infortunio deve segnalare formalmente l'incidente al Responsabile della Struttura di afferenza (o a un suo delegato) mediante compilazione dell’apposito modulo segnalazione infortunio [.docx] e consegna del certificato INAIL redatto dal medico del Pronto Soccorso.

Si rimanda al paragrafo "Cosa fare in caso di infortunio" per le indicazioni sulla comunicazione dei giorni di assenza, fine periodo o proroghe.

Periodi di assenza a causa di infortunio

Per chi lavora

Prognosi a seguito di infortunio

Il certificato rilasciato dal medico del Pronto Soccorso contiene l'indicazione del numero dei giorni di assenza dal lavoro (prognosi).

Proseguire i giorni di assenza se non si è ancora guariti

Se allo scadere del periodo di assenza dal lavoro non si è ancora guariti, si può fare richiesta di prosecuzione dei giorni di assenza. Per attestare la continuazione dell'infortunio è necessario recarsi negli ambulatori Inail della sede di competenza oppure dal medico di base, da uno specialista o al pronto soccorso.

Anche i certificati attestanti il proseguimento dell’assenza per infortunio (certificato continuativo) vanno tempestivamente presentati alla stessa segreteria amministrativa cui è stato segnalato la prima volta l’infortunio.

Rientrare dopo la guarigione o alla scadenza del periodo di assenza

Ad avvenuta guarigione (certificato definitivo), o alla scadenza del periodo di assenza dal lavoro indicato nel certificato medico, si può rientrare in servizio. 

Se, a seguito dell'infortunio:

  • si è rimasti assenti dal lavoro più di 60 giorni e l'attività svolta solitamente prevede la visita del medico del lavoro, sarà necessario effettuare una “visita da rientro” per rivedere il giudizio di idoneità alla luce di possibili problemi conseguenti all’infortunio.
  • si hanno problemi a svolgere i compiti assegnati a causa degli esiti dell’infortunio, si può chiedere una visita di controllo, anche se non fossero trascorsi 60 giorni.
  • avvenisse una ricaduta dopo aver ripreso il lavoro, sarà possibile in alcuni casi riaprire l’infortunio.

In tutti questi casi contattare la Medicina del lavoro

Denuncia dell'infortunio

A cura del datore di lavoro o della struttura di riferimento

Cosa deve fare operativamente il datore di lavoro oppure l'intermediario delegato

  • in caso di infortunio con prognosi di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, è tenuto a darne comunicazione all'INAIL entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai soli fini statistici e informativi;
  • in caso di infortunio con prognosi superiore a tre giorni, escluso quello dell'evento, (anche a seguito di un certificato medico di prosecuzione),farà la denuncia telematica di infortunio all'INAIL tassativamente entro due giorni dalla ricezione del certificato medico.
  • Se il termine dei due giorni scade in un giorno festivo, la denuncia dovrà essere trasmessa entro il giorno feriale successivo a quello festivo.
  • Nel caso di infortunio che causi la morte o o per il quale sia previsto il pericolo di morte, la denuncia va fatta entro 24 ore tramite telegramma. In questo caso è opportuno contattare telefonicamente l'INAIL, al fine di evitare errori nella formalizzazione e nella trasmissione della denuncia.

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione sopra descritto, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 548,00 a € 1.972,80.

In caso di denuncia mancante, tardiva, inesatta o incompleta è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 258,00 a € 7.745,00 (per il codice fiscale mancante o inesatto € 127,00)

Normativa di riferimento

D.P.R. n. 1124/1965; art. 7 c. 6 D.Lgs. n.165/2001; art. 12 D.Lgs. n. 38/2000; nota rettorale prot. n. 25899 del 13/09/1995.