Informazioni per chiunque frequenti laboratori didattici, di ricerca o di servizio e svolga un'attività con possibile esposizione a rischi: ad esempio chi ha un contratto di lavoro con l'Ateneo, chi studia, chi pratica un tirocinio, chi svolge un dottorato, chi frequenta una specializzazione.
Per infortunio sul lavoro si intende ogni incidente avvenuto per "causa violenta in occasione di lavoro" dal quale derivi la morte, lesioni o malattie che provocano l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea.
Per occasioni di lavoro si intendono anche attività di studio o ricerca.
Un infortunio in itinere è quello avvenuto durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere:
Appena avviene un incidente, chi subisce l'infortunio deve essere visitato da un sanitario del Servizio di Pronto Soccorso più vicino, quindi i primi passaggi sono:
Dopo la visita il medico del Pronto Soccorso rilascerà un primo certificato medico di infortunio dove sarà descritta la diagnosi e la prognosi.
Il medico stesso trasmetterà copia all'INAIL. A questo punto sarà necessario:
- consegnare il prima possibile una copia del certificato insieme al modulo segnalazione infortunio (vedi sezione moduli in fondo alla pagina) al Responsabile della Struttura di afferenza (o a un suo delegato – segreteria amministrativa). Si può consegnare direttamente o tramite una persona di fiducia (munita di delega scritta con copia di documento di riconoscimento)
- conservare una copia del certificato intestata a chi ha subito l'infortunio.
Il personale afferente alle aree dell'amministrazione generale le pratiche di infortunio sono gestite dall'Ufficio Affari Generali del personale dirigente, tecnico amministrativo e Cel .
Il personale dell'amministrazione generale che lavora nei Campus, le pratiche sono gestite direttamente dalle Aree di Campus.
Tutte le strutture hanno una o più persone delegate alla gestione delle pratiche di infortunio sul lavoro e all’invio telematico delle relative denunce all’INAIL.
Sulla Intranet di Ateneo, consulta le pagine Malattie e infortuni del tuo profilo
I medici in formazione specialistica devono consegnare la documentazione medica all'Ufficio Infortuni sul Lavoro presso U.O. di Medicina del Lavoro - Prof. Violante.
Inoltre, chi frequenta una specializzazione medica ha una copertura assicurativa che copre il rischio di responsabilità civile e il rischio infortunio.
Maggiori informazioni sulla sezione dedicata agli specializzandi medici
Chi studia deve consegnare la documentazione medica di Pronto Soccorso alla struttura di riferimento (campus o dipartimento).
Inoltre, tutte le persone regolarmente iscritte ai corsi di studio dell'Ateneo di Bologna godono di una garanzia assicurativa contro il rischio degli infortuni (escluso il rischio durante il tragitto casa/lavoro/casa).
Un infortunio biologico si verifica in ogni contatto con sangue o altro materiale biologico, derivato da puntura o ferita con aghi o altri oggetti taglienti, nonché da spruzzi o spandimenti su mucose o cute non integra, secondo le seguenti modalità di esposizione:
In caso di punture e tagli (esposizione parentale):
In caso di lesione della pelle (esposizione di cute non integra):
In caso di congiuntive, mucosa orale, nasale (esposizione mucosa):
Nei contesti dove l’infortunio è derivato dal contatto con materiale biologico proveniente da una fonte nota (esempio pazienti in Clinica Odontoiatrica) sarebbe opportuno raccogliere un campione di sangue del soggetto fonte dopo aver compilato il modulo di consenso informato.
Nei casi occorsi all’interno di strutture sanitarie come il S.Orsola Malpighi o lo IOR dovranno essere seguite le indicazioni fornite da specifica procedura interna, in capo alle strutture ospedaliere stesse.
Chi ha subito infortunio deve recarsi immediatamente presso il Pronto Soccorso più vicino al luogo di lavoro dove sarà effettuato:
Nel più breve tempo possibile dall’evento accidentale chi ha subito l'infortunio deve contattare la Medicina del Lavoro:
via P. Palagi 9, Bologna;
tel. 051 2084076-77-78-79;
e-mail: servmedlav.medicinadellavoro@unibo.it
per:
Chi subisce l'infortunio deve segnalare formalmente l'incidente al Responsabile della Struttura di afferenza (o a un suo delegato) mediante compilazione dell’apposito modulo segnalazione infortunio [.docx] e consegna del certificato INAIL redatto dal medico del Pronto Soccorso.
Si rimanda al paragrafo "Cosa fare in caso di infortunio" per le indicazioni sulla comunicazione dei giorni di assenza, fine periodo o proroghe.
Per chi lavora
Il certificato rilasciato dal medico del Pronto Soccorso contiene l'indicazione del numero dei giorni di assenza dal lavoro (prognosi).
Se allo scadere del periodo di assenza dal lavoro non si è ancora guariti, si può fare richiesta di prosecuzione dei giorni di assenza. Per attestare la continuazione dell'infortunio è necessario recarsi negli ambulatori Inail della sede di competenza oppure dal medico di base, da uno specialista o al pronto soccorso.
Anche i certificati attestanti il proseguimento dell’assenza per infortunio (certificato continuativo) vanno tempestivamente presentati alla stessa segreteria amministrativa cui è stato segnalato la prima volta l’infortunio.
Ad avvenuta guarigione (certificato definitivo), o alla scadenza del periodo di assenza dal lavoro indicato nel certificato medico, si può rientrare in servizio.
Se, a seguito dell'infortunio:
In tutti questi casi contattare la Medicina del lavoro
A cura del datore di lavoro o della struttura di riferimento
In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione sopra descritto, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 548,00 a € 1.972,80.
In caso di denuncia mancante, tardiva, inesatta o incompleta è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 258,00 a € 7.745,00 (per il codice fiscale mancante o inesatto € 127,00).
Consulta:
Info e supporto:
Per denunce relative al personale docente e di ricerca a tempo indeterminato
Per denunce relative al personale di ricerca a tempo determinato
Per denunce relative al personale tecnico amministrativo e ai collaboratori linguistici e lettori
D.P.R. n. 1124/1965; art. 7 c. 6 D.Lgs. n.165/2001; art. 12 D.Lgs. n. 38/2000; nota rettorale prot. n. 25899 del 13/09/1995.