Per rischio biologico si intende la possibilità di entrare in contatto con organismi, cellulari o meno, in grado di riprodursi o di trasferire materiale genetico e che potrebbero provocare infezioni, allergie o intossicazioni.
Il Titolo X del D.Lgs. 81/08 disciplina l'utilizzo degli agenti biologici nelle attività lavorative, incluse le attività di didattica e di ricerca prevedendo modalità di lavorazione e misure di sicurezza. Il Titolo comprende anche le attività che possono implicare il rischio di esposizione senza la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, come per esempio in molte attività laboratoristiche o in campo agrario e veterinario. Il decreto fornisce note sulla sorveglianza sanitaria.
L’esposizione è possibile laddove agenti biologici siano deliberatamente introdotti nel ciclo lavorativo o quando sia presente possibilità di contatto con materiale biologico. È quindi possibile l’esposizione nei laboratori dove si trattano campioni biologici, in alcune attività in campo, nelle attività agricole e veterinarie.
La prima è più importante misura di prevenzione e protezione è l’aver effettuato una attenta valutazione dei rischi che si fonda sull’analisi dell’agente biologico, dell’ambiente e delle modalità di lavoro.
La norma impone le seguenti misure tecniche, organizzative e procedurali per eliminare o ridurre al minimo il rischio di esposizione:
È, come sempre, di fondamentale importanza la formazione e l’addestramento dei lavoratori e delle lavoratrici sul rischio e sulla sua prevenzione.