I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno il ruolo fondamentale di garantire la partecipazione dei lavoratori alla realizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Essi agiscono per i lavoratori sia in termini di verifica, delle misure di tutela approntate, che di proposta, per il miglioramento continuo della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il D.Lgs. 81/08 attribuisce al RLS diverse prerogative:
• accedere ai luoghi di lavoro;
• essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;
• essere consultato sulla designazione del responsabile, degli addetti al servizio di prevenzione e del medico competente;
• essere consultato sulle attività di prevenzione incendi e di primo soccorso;
• essere consultato in merito all’organizzazione della formazione;
• ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli
• impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
• ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
• ricevere una formazione adeguata;
• promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
• formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
• partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
• fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
• avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
• può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.