I rifiuti non pericolosi

Cosa sono

In breve

I rifiuti non pericolosi sono quelli che NON presentano le caratteristiche di pericolo di cui all'Allegato I alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Sono non pericolosi, ad esempio, i rifiuti derivanti da prodotti di arredamento come tavoli, sedie, divani, scaffali e armadiature etc., fogli e riviste di carta, imballaggi di varia natura (in plastica, carta, vetro, metalli, legno), alcune tipologie/parti di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), rifiuti inerti da costruzione e demolizione. È utile evidenziare che, qualora tali rifiuti siano prodotti nell’ambito di attività di manutenzione o ristrutturazione di edifici, il produttore del rifiuto non è l'Ateneo, ma la ditta che ha effettuato l'intervento la quale è tenuta a provvedere alla gestione degli stessi secondo la normativa vigente.

Come vengono gestiti

Le verifiche da effettuare

Alcune tipologie di rifiuti non pericolosi prodotti dall’Ateneo, sono classificabili come rifiuti urbani e possono essere conferite al servizio pubblico di raccolta. È il caso, ad esempio, dei rifiuti di imballaggio (e dei rifiuti di carta anche se non di imballaggio), per i quali è disponibile il servizio di raccolta differenziata, ma anche dei rifiuti ingombranti quali tavoli, sedie, armadiature ed altri arredi rotti o non più funzionanti/utilizzabili che possono essere conferiti al servizio pubblico secondo modalità e limiti che possono variare da territorio a territorio.

In altri casi, e in particolare nel caso dei RAEE, si tratta di rifiuti speciali, a prescindere dal fatto che siano pericolosi o no. I rifiuti speciali non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta e richiedono sempre un servizio dedicato di ritiro e avvio a recupero o smaltimento in impianto autorizzato.

In ogni caso, quando per obbligo o per necessità il ritiro e l’avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti dall’Ateneo (siano essi classificabili come urbani o speciali) venga affidato ad una ditta esterna, chi invia a recupero/smaltimento tali rifiuti deve sempre verificare che i soggetti a cui li affida siano autorizzati. Più in dettaglio, le verifiche da effettuare sono le seguenti:

  1. iscrizione del trasportatore dei rifiuti nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, in categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi). A seguito della Delibera dell’Albo Gestori Ambientali n. 7 del 28/07/2021, gli iscritti in categoria 4 sono autorizzati anche al trasporto dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche avviati autonomamente a recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'art. 198 comma 2bis del D.lgs 152/2006;
  2. autorizzazione rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla raccolta e trasporto del codice EER dei rifiuti che si intende affidargli;
  3. autorizzazione per il mezzo di trasporto (riconosciuto tramite la targa) al ritiro dei rifiuti che gli affidiamo (sempre classificati tramite il codice EER);
  4. autorizzazione dell'impianto di destinazione del rifiuto a ricevere il rifiuto (codice CER) che intendiamo inviargli;
  5. verifica che il 'Formulario di Identificazione Rifiuto '(FIR) sia correttamente redatto con particolare attenzione al codice EER e alla quantità di rifiuti che vengono ritirati. Il FIR va firmato dalla struttura che invia a recupero/smaltimento in quanto produttore dei rifiuti; la prima copia va trattenuta e la quarta dovrà tornare indietro (di solito la invia il trasportatore) con la firma per accettazione dell’impianto di destinazione. In caso di mancato ritorno della 4° copia del FIR entro 3 mesi è necessario fare denuncia alla provincia di competenza. Gli originali (1° e 4° copia del FIR) vanno conservati per 3 anni.

 

Per i punti da 1 a 3 è possibile effettuare una verifica online al sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, salvando in pdf e conservando il file della ricerca effettuata (è sempre presente anche la data nell'esito della ricerca).

Per il punto 4 chiedere alla ditta (solitamente il trasportatore/ditta di facchinaggio) di inviare le autorizzazioni dell’impianto di destinazione.