I rifiuti non pericolosi

Cosa sono

In breve

I rifiuti non pericolosi sono quelli che NON presentano le caratteristiche di pericolo di cui all'Allegato I alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Sono non pericolosi, ad esempio, i rifiuti derivanti da prodotti di arredamento come tavoli, sedie, divani, scaffali e armadiature etc., fogli e riviste di carta, imballaggi di varia natura (in plastica, carta, vetro, metalli, legno), alcune tipologie/parti di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), rifiuti inerti da costruzione e demolizione. È utile evidenziare che, qualora tali rifiuti siano prodotti nell’ambito di attività di manutenzione o ristrutturazione di edifici, il produttore del rifiuto non è l'Ateneo, ma la ditta che ha effettuato l'intervento la quale è tenuta a provvedere alla gestione degli stessi secondo la normativa vigente.

Come vengono gestiti

Le verifiche da effettuare

Alcune tipologie di rifiuti non pericolosi prodotti dall’Ateneo, sono classificabili come rifiuti urbani e possono essere conferite al servizio pubblico di raccolta. È il caso, ad esempio, dei rifiuti di imballaggio (e dei rifiuti di carta anche se non di imballaggio), per i quali è disponibile il servizio di raccolta differenziata, ma anche dei rifiuti ingombranti quali tavoli, sedie, armadiature ed altri arredi rotti o non più funzionanti/utilizzabili che possono essere conferiti al servizio pubblico secondo modalità e limiti che possono variare da territorio a territorio.

In altri casi, e in particolare nel caso dei RAEE, si tratta di rifiuti speciali, a prescindere dal fatto che siano pericolosi o no. I rifiuti speciali non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta e richiedono sempre un servizio dedicato di ritiro e avvio a recupero o smaltimento in impianto autorizzato.

In ogni caso, quando per obbligo o per necessità il ritiro e l’avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti dall’Ateneo (siano essi classificabili come urbani o speciali) venga affidato ad una ditta esterna, chi invia a recupero/smaltimento tali rifiuti deve sempre verificare che i soggetti a cui li affida siano autorizzati. Più in dettaglio, le verifiche da effettuare sono le seguenti:

  1. iscrizione del trasportatore dei rifiuti nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, in categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi). A seguito della Delibera dell’Albo Gestori Ambientali n. 7 del 28/07/2021, gli iscritti in categoria 4 sono autorizzati anche al trasporto dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche avviati autonomamente a recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'art. 198 comma 2bis del D.lgs 152/2006;
  2. autorizzazione rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla raccolta e trasporto del codice EER dei rifiuti che si intende affidargli;
  3. autorizzazione per il mezzo di trasporto (riconosciuto tramite la targa) al ritiro dei rifiuti che gli affidiamo (sempre classificati tramite il codice EER);
  4. autorizzazione dell'impianto di destinazione del rifiuto a ricevere il rifiuto (codice CER) che intendiamo inviargli;
  5. verifica che il 'Formulario di Identificazione Rifiuto '(FIR) sia correttamente redatto con particolare attenzione al codice EER e alla quantità di rifiuti che vengono ritirati. Il FIR va firmato dalla struttura che invia a recupero/smaltimento in quanto produttore dei rifiuti; una delle due copie, firmata anche dal trasportatore, va trattenuta. Deve inoltre verificare il ritorno della copia completa della firma per accettazione dell’impianto di destino. La trasmissione della copia completa può avvenire mediante consegna diretta o posta elettronica certificata. Sulle copie va barrata la casella NO alla voce REGISTRO. In caso di mancato ritorno della copia completa del FIR entro 3 mesi è necessario fare denuncia alla provincia di competenza. Le due copie del FIR vanno conservate per 3 anni.

 

Per i punti da 1 a 3 è possibile effettuare una verifica online al sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, salvando in pdf e conservando il file della ricerca effettuata (è sempre presente anche la data nell'esito della ricerca).

Per il punto 4 chiedere alla ditta (solitamente il trasportatore/ditta di facchinaggio) di inviare le autorizzazioni dell’impianto di destino.