Disposizioni normative per tirocinanti in gravidanza

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”, nella seduta del 18 novembre 2015, ha deliberato in merito alle attività di tirocinio svolte all’interno degli istituti scolastici da studentesse in stato di gravidanza (Prot. n. 2027/2015).

Sulla base della normativa nazionale (D. Lgs. 151/2001 e D. Lgs. 81/2008) e delle “Linee guida per la tutela della maternità delle studentesse e delle altre lavoratrici equiparate dell’Ateneo” [.pdf 118 KB] pubblicate dall’Università di Bologna nel mese di settembre 2015 - che confermano “il divieto di adibire le lavoratrici in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui vi sia esposizione ad agenti chimici, fisici, compresi i radioattivi, e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino” e dispongono, quindi, “il divieto di accesso alle donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto ai laboratori/locali/ambienti in cui esistano tali rischi” -  si è proposto di regolamentare le diverse situazioni, considerando la presenza/assenza di rischi biologici  (esposizione ad agenti biologici come Virus epatite B, C, rosolia, HIV, bacillo della tubercolosi, toxoplasma, varicella ecc.) e specifici (relativi alle mansioni svolte) e facendo anche riferimento agli orientamenti operativi adottati dal Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna:

1 - Per le tirocinanti in stato di gravidanza che svolgono il tirocinio presso asili nido e scuole d’infanzia: è prevista l’astensione obbligatoria dalle attività di tirocinio dall’inizio della gravidanza fino al settimo mese dopo il parto.

2 - Per le tirocinanti in stato di gravidanza che svolgono il tirocinio presso scuole primarie e secondarie di I grado:

  • in caso di rischio biologico (ossia in assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia), è prevista l’astensione obbligatoria dalle attività di tirocinio, pre-parto e post-parto per tutta la durata dell’epidemia nella scuola;
  • nel caso particolare degli insegnanti di sostegno, oltre a quanto previsto nel punto a), se sussiste un rischio specifico, rappresentato da reazioni aggressive da parte dell’utente è prevista l’astensione obbligatoria pre-parto ed in presenza di un rischio di sollevamento bambini anche post-parto, da valutare caso per caso. 

3 - A prescindere dal grado di scuola in cui si effettua il tirocinio, tutte le studentesse sono tenute ad astenersi nei seguenti periodi:

  • congedo obbligatorio per maternità;
  • gravidanza a rischio;
  • cd. aspettativa facoltativa (ulteriori sei mesi, trascorso il periodo di congedo obbligatorio per maternità).